Infortuni in agricoltura: obbligo di comunicazione telematica

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L’Inail ha emanato la circolare n. 37 del 24 settembre 2018, con la quale informa che dal 1° ottobre 2018 è disponibile il servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura. L'obbligo di avvalersi esclusivamente del servizio telematico di denuncia/comunicazione di infortunio decorre dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della sopracitata circolare dell'istituto, quindi dal 9 ottobre 2018. Fino ad oggi i nostri uffici provvedevano via pec all’inoltro della denuncia.
I soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo in questione sono i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli appositi archivi dell’Inps.
La denuncia potrà essere effettuata anche dagli intermediari e dunque per le nostre aziende, all’occorrenza, l’ufficio paghe provvederà agli inoltri.
L’obbligo di comunicazione all’Inail, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, dei dati relativi agli infortuni, scatta già in caso di assenza dal lavoro anche di un solo giorno, escluso quello dell'evento.
Viene ridotta la tempistica di inoltro della denuncia a 24 ore, in caso di morte del lavoratore.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Ricordiamo infine che il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

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