Indennità per l’abbattimento di bovini, bufalini e ovicaprini in relazione alla Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi Enzootica per l’anno 2015
Con nota ministeriale DGSAF n. 25300 del 6 ottobre 2015, il Ministero della Salute comunica l’entrata in vigore del Decreto del 11 agosto 2015 inerente la determinazione dell’indennità di abbattimento per l’anno 2015 di bovini, bufalini e ovicaprini in relazione alla brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica.
Le misure massime di indennità di abbattimento per capo previste per il periodo che decorre dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, sono:
- ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini: € 473,81;
- per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti: € 869,00;
- ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi: € 414,65;
- per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti: € 759,89;
- ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi: in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti;
- ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi: in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici ed in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici.
Le misure ai punti 1-2-3-4 sono aumentate del 50% per capo, negli allevamenti che non superano i dieci capi.
Per gli ovini e caprini con età uguale o maggiore ai sei anni è riconosciuta un’indennità di abbattimento pari al 35 % della relativa indennità riconosciuta nel 2014.
Nelle tabelle allegate al decreto è possibile visionare le indennità fissate per categoria, età e sesso della specie bovina e bufalina.
In caso di reinfezione in allevamento ufficialmente indenni, a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi, si applicano le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218.