Definito il reddito di riferimento per le indennità di malattia

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L’Inps ha definito le retribuzioni di riferimento del 2018 per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. Con la Circolare 61 si ribadisce che per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2018, è pari a 42,88 euro.
Per compartecipanti familiari e piccoli coloni i salari definitivi per il 2018 non sono ancora disponibili e quindi saranno utilizzati quelli del 2017. Pertanto l’Inps spiega che il riferimento, in via temporanea e salvo conguaglio, è il reddito valido per l’anno 2017 pari a 56,83 euro.
Per quanto riguarda l’ indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali l’importo applicato è di 42,88 euro corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2018 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2018 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2017.

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