Quarto programma d'azione nitrati: promemoria delle novità per divieti stagionali e adempimenti

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Come anticipato nei mesi scorsi, con deliberazione n. 813 del 22 giugno 2021 la Giunta regionale ha approvato il Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE e a seguito della procedura d’infrazione avviata contro il nostro Paese dall’Unione Europea per non aver applicato correttamente le disposizioni comunitarie.
Ricordiamo che il Programma di Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola contiene le misure di tutela ambientale che devono essere rispettate da parte delle aziende che effettuano l’uso di effluenti di allevamento e di concimi azotati nelle zone più suscettibili all’inquinamento delle acque da nitrati.
Rispetto al Terzo Programma d’Azione, approvato con DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, l’aggiornamento prevede una serie di modifiche, che entreranno in vigore in due tappe.
La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2021 e ha riguardato le misure sui divieti stagionali (es. spandimenti) che sono collegati con le disposizioni relative all’inquinamento dell’aria da PM10. E’ prevista l’integrazione del Bollettino Agrometeo Nitrati con le indicazioni del Bollettino PM10, come disposto dalla DGR n. 238/2021, al fine di gestire in modo organico l’informazione sui divieti e le condizioni di spandimento.
Il 1° gennaio 2022 invece entreranno in vigore le restanti misure, che comportano nuove prescrizioni e nuovi adempimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda l’uso di fertilizzanti azotati ottenuti da fanghi di depurazione, scarti industriali, rifiuti.
Riepiloghiamo di seguito i punti modificati dal nuovo programma d’azione.
- Corsi d’acqua: il rispetto delle distanze verrà applicato a tutti i corsi d’acqua, con la sola delle eccezioni di scoline, fossi collettori, corpi idrici pensili e/o arginati.
- Incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage), o su prati stabili.
- Prescrizioni specifiche per i fertilizzanti immessi ottenuti mediante l’impiego di fanghi, rifiuti, scarti industriali oltre che per fanghi di depurazione e altri rifiuti: divieto di utilizzo in alcune condizioni, tra cui su superfici a biologico, SQNPI, DOP/IGP, Natura2000
- Nuove prescrizioni inerenti i Siti Natura 2000.
- Integrazione di divieti d’uso del digestato in particolari situazioni e modifica della frequenza di analisi.
- Introduzione di una maggiore flessibilità (da 30 a 90 giorni) per l’accumulo in campo di letami (eccezione per le lettiere esauste degli avicunicoli).
- Eliminazione dell’obbligo di 90 giorni di stoccaggio per le acque reflue.
- A partire dall’entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, l'obbligo di registrare sull’intera SAU aziendale gli interventi di distribuzione degli elementi azotati (tramite registro delle fertilizzazioni regionale) si applica anche in zona ordinaria

Novità nelle zone NON vulnerabili
In seguito all’approvazione del Quarto Programma d’Azione Nitrati sono state introdotte alcune novità sulle concimazioni, ed in particolare nei terreni situati in Zona NON Vulnerabile ai Nitrati.
In particolare:
- fertilizzanti azotati: introdotto divieto di spandimento stagionale (1° dicembre - 31 gennaio) e obbligo di rispetto della distanza di 5 metri da corsi d’acqua
- ammendanti compostati: introdotto divieto di spandimento stagionale (15 dicembre - 15 gennaio)
- fanghi di depurazione: introdotto divieto di spandimento stagionale (1° dicembre - 31 gennaio), esteso anche alla Zona Vulnerabile ai Nitrati (1° novembre - fine febbraio).
Nella tabella sottostante sono riassunti i periodi di divieto di spandimento secondo il Quarto Programma d’Azione Nitrati.

Nitrati divieti ZO quarto programma

Bollettino agrometeo nitrati
A partire da ottobre 2021 il meccanismo di flessibilità basato sulle previsioni meteorologiche è integrato con le informazioni di allerta PM10.
L'indicazione associata alla previsione meteorologica è fornita dal 1 novembre alla fine di febbraio e interessa tutti i materiali con divieto stagionale pari a 90 giorni ai sensi del Quarto Programma d'Azione Nitrati.
L'indicazione associata alla presenza di condizioni di allerta PM10 è fornita dal 1 ottobre al 15 aprile in modo vincolante, e dal 15 aprile al 30 aprile in modo non vincolante, e riguarda le modalità di spandimento di liquami zootecnici e assimilati indipendentemente dalla classificazione ZO/ZVN.

Dal 1° ottobre al 31 ottobre e dal 1° marzo al 15 aprile  Dal 1° novembre al 30 novembre e dal 1° febbraio a fine febbraio  Dal 1° dicembre al 31 gennaio

PM10

 

Nessun superamento

Superamento

 

Nessun superamento

Nessun superamento

Superamento

 

Superamento

 

Qualsiasi

 

Condizioni Meteo

 

Qualsiasi

 

Qualsiasi

 

Favorevoli

 

Sfavorevoli

 

Favorevoli

 

Sfavorevoli

 

Qualsiasi

 

Indicazioni del Bollettino Integrato ZO/ZVN: nessun divieto/obbligo ZO/ZVN: obbligo iniezione/interramento immmediatoliquami e assimilati (consigliato dal 15 al 30 aprile) ZO/ZVN: nessun divieto/obbligo

ZO: nessun divieto/obbligo

ZVN: non favorevole/divieto

ZO/ZVN: obbligo iniezione/interramento immmediatoliquami e assimilati

ZO: obbligo iniezione/interramento immmediatoliquami e assimilati

ZVN: non favorevole/divieto

 ZO/ZVN: divieto

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