Controlli impegni specifici PSR e condizionalità - Analisi delle criticità riscontrate

on .

Nelle scorse settimane i tecnici dell'Unione Agricoltori Venezia hanno partecipato a un confronto con i funzionari di AVEPA incaricati dei controlli sugli impegni specifici PSR e condizionalità.
Di seguito riepiloghiamo quali sono state le principali criticità riscontrate, per fornire una guida utile per le aziende agricole ed evitare sanzioni e comportamenti non corretti.
Ricordiamo che i nostri tecnici sono a disposizione per i servizi di assistenza nei controlli AVEPA e per la tenuta dei registri delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari.

CONTROLLI IMPEGNI DI SUPERFICIE
Nel 2020 sono state controllate circa 440 aziende e gli esiti negativi sono stati pari al 43%.
Per la Misura 10.1.3 (gestione attiva di infrastrutture verdi: fasce tampone, siepi e boschetti) sono state riscontrate non conformità sul rispetto del modulo base (5 m fascia erbacea + 1 m fascia arbustiva) e sulla cura delle siepi (sostituzione delle piante morte e ripulitura).

CONTROLLI CONDIZIONALITÀ
Nel 2020 sono state controllate circa 250 aziende e anche per questi controlli gli esiti negativi sono stati circa il 43%, in linea con gli anni precedenti.
Le principali non conformità riscontrate sono state:
- CGO10 corretta compilazione del registro sulle prescrizioni dei Prodotti Fitosanitari (dose, intervallo, avversità…) e sulla completa compilazione del registro (fase fenologiche, data di semina…)
- CGO4 mancato aggiornamento del registro
- BCAA3 presenza di cisterne non a norma (mancanza della copertura e della vasca di contenimento)
- CGO1 rispetto dell’apertura e chiusura dei registri delle concimazioni e rispetto dei limiti del MAS
- BCAA4 mancata autorizzazione per l’utilizzo dell’acqua ai fini irrigui con attingimento dalle falde freatiche o dai pozzi artesiani
- BCAA1 rispetto dell'obbligo di costituzione della fascia erbacea dove prevista

Per la CGO10, in particolare, si segnalano questi punti d'attenzione:
- non utilizzare prodotti revocati
- i trattamenti vanno registrati entro 30 giorni
- va bene qualsiasi tipo e forma di registro, l’importante è che siano riportate tutte le informazioni previste dalla normativa
- il numero dei registri è indifferente (per coltura, per appezzamento, per varietà…)
- è importante scrivere anche le fasi fenologiche; se non sono riportate il registro viene considerato incompleto
- è importante riportare l’avversità contro la quale si tratta, non va bene scrivere genericamente erbaccia, fungo, insetti...
- tra dose a ettolitro e dose a ettaro va rispettata quest'ultima
- attenzione alle prescrizioni presenti in etichetta sul rispetto dei corpi idrici
- in presenza di corpi idrici o zone dove non è possibile trattare non si può riportare in registro tutta la superficie della coltura presente in campo, ma bisogna sottrarre le fasce non trattabili
- se il titolare o chi è presente al controllo non ha un patentino fitosanitari non può aprire il magazzino dei prodotti fitosanitari
- è importante che ci siano sempre le deleghe o gli appalti qualora nessuno in azienda abbia il patentino o se si è delegato il terzista; se non presenti equivale a non avere il patentino fitosanitario
- al momento del controllo vengono verificate anche le rimanenze che devono essere presenti se non è stato utilizzato tutto il prodotto fitosanitario acquistato

Ricordiamo che, oltre alle sanzioni previste dalla condizionalità, dal 2017 vengono applicate le sanzioni amministrative, che possono essere molto onerose:
- Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del “Certificato di abilitazione all’acquisto o utilizzo”: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari e coadiuvanti senza aver conseguito il certificato di abilitazione è punito con una sanzione da 5.000 a 20.000 euro.
- Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari: l’utilizzatore ha l’obbligo di sottoporre a controlli periodici le proprie attrezzature, e qualora non effettui i controlli è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione da 500 a 2.000 euro.
- Mancato rispetto misure a tutela ambiente acquatico, dalle fonti di approvvigionamento acqua potabile e delle aree specifiche: salvo che il fatto non costituisca reato, l’utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile è punito con una sanzione da 5.000 a 20.000 euro.
- Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti: l’acquirente e l’utilizzatore che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro trattamenti sono puniti con una sanzione da 500 a 1.500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato. La reiterazione della violazione comporta la sospensione da 1 a 6 mesi o la revoca dell’autorizzazione.

greening corpo idrico photo 1609498220542 abf54223b46e

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets

Per offrirti il miglior servizio possibile, in questo sito utilizziamo i cookies, continuando la navigazione ne autorizzi l'uso To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk