Decreto sulla gestione dei rischi in agricoltura

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi il decreto legislativo relativo alla gestione dei rischi in agricoltura.
Il decreto dà attuazione al “Collegato agricolo”, dove veniva conferita delega al Governo di intervenire normativamente allo scopo di “sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati”.
Il Decreto interviene in particola su:
1) la revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi innovativi, anche tramite la previsione di nuove polizze sperimentali, a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali delle aziende agricole;
2) la disciplina dei fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.
Tra gli strumenti destinati alla gestione del rischio vanno ricomprese tutte quelle polizze assicurative, anche sperimentali, che siano stipulate a copertura della perdita di profitto sul prodotto agricolo assicurato, ma anche quelle a copertura della perdita della produzione assicurata per effetto di eventi atmosferici. Altri aspetti su cui interviene il decreto sono quelli legati alla massima semplificazione delle procedure. Viene eliminato l’obbligo per le imprese agricole di assicurare tutte le produzioni: quando entreranno in vigore le nuove norme infatti, gli agricoltori potranno scegliere di assicurare solo quelle a rischio. Tra le novità in cantiere c’è anche il finanziamento pubblico di alcuni fondi per la mutualizzazione del rischio, i quali dovranno essere poi sviluppati anche grazie al concorso di ulteriori soggetti. Sempre in ottica di semplificazione, i contributi concessi dallo Stato a copertura dei premi assicurativi saranno, presto, pagati direttamente alle aziende agricole, con una parziale sostituzione delle attività oggi svolte dai consorzi di difesa.
Da valutare con attenzione, invece, è il divieto di cumulo tra i contributi pubblici ottenuti a ristoro dei premi assicurativi con altri aiuti per eventuali investimenti svolti al fine di ripristinare il potenziale produttivo ridotto o danneggiato dalle calamità naturali.

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