Indicazione stabilimento in etichetta, dal 22 ottobre 2017 scattano i 180 giorni per adeguarsi

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Dopo la pubblicazione del 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, il prossimo 22 ottobre entrerà in vigore la Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari.
Chiunque, essendovi tenuto per legge, non riporti su un'etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro. Chi viola i requisiti di leggibilità di un'etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. L'autorità competente a comminare queste sanzioni pecuniarie è l'ICQRF.
Il provvedimento si applicherà ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Dal 22 ottobre scatteranno i 180 giorni di periodo transitorio che porteranno alla vera operatività il 5 aprile 2018. In questo lasso di tempo, gli alimenti potranno essere immessi sul mercato o etichettati senza dover indicare la sede di produzione e potranno essere commercializzati anche dopo, fino all’esaurimento delle scorte.

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