Influenza aviaria: emanato il Piano nazionale di sorveglianza per il 2018

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Il Ministero della Salute ha emanato il Piano di sorveglianza nazionale per l’influenza aviaria per il 2018 che dovrà essere portato a termine entro e non oltre il 31 dicembre 2018.
In base ai dati di popolazione, presenti in Banca dati Nazionale (BDN), sono state predisposte mappe relative alla presenza di allevamenti distribuiti per provincia, e mappe indicanti la consistenza delle specie considerate a maggior rischio sulla base dei dati epidemiologici delle precedenti epidemie di influenza aviaria in Italia (tacchini da carne, galline ovaiole, anatre e oche).La maggiore numerosità di allevamenti è presente in una macro-area che comprende gran parte delle regioni Veneto e Lombardia (province di Verona, Vicenza, Padova, Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo), nella quale è presente la maggioranza delle produzioni avicole nazionali.
Prendendo in considerazione quale fattore di valutazione esclusivamente le specie che risultano a maggior rischio di infezione e il numero di focolai di influenza aviaria in allevamenti industriali nel corso degli ultimi 5 anni, sono state identificate delle province “ad alto rischio”, in cui attuare un monitoraggio con frequenza elevata (appartenenti alle regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) e altre province “a rischio medio” da sottoporre a monitoraggio con frequenza meno elevata. La restante parte del territorio nazionale è stata classificata come “a basso rischio” e le attività di sorveglianza saranno basate sulla notifica di casi e sospetti di IA (sorveglianza passiva) e sulla sorveglianza attiva negli allevamenti appartenenti alla filiera rurale (svezzatori) come definito dalla legislazione nazionale.
Le province in Veneto considerate ad alto rischio di introduzione e diffusione sono quelle di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza (l’intero territorio regionale ad esclusione della provincia di Belluno).
Il metodo di sorveglianza da attuare nel 2018 in Italia è stato quindi definito in base al rischio, tenendo in considerazione i seguenti fattori:
- ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori, in particolare di quelli appartenenti alle “specie bersaglio” elencate nella parte 2 dell’Allegato II della Decisione della Commissione 2010/367/UE;
- presenza di aree ad alta densità di aziende avicole (DPPA);
- caratteristiche strutturali e gestionali del sistema produttivo avicolo;
- situazione epidemiologica presente e pregressa (fattori di rischio di introduzione e diffusione rilevati nel corso delle precedenti epidemie);
- flusso e tipologia di scambi commerciali;
- tipologia produttiva e misure di biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell’azienda di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multi-età e multispecie);
- presenza di aziende avicole free-range e/o aziende in cui il pollame può entrare in contatto con i volatili selvatici (assenza di barriere o barriere non funzionali).
In base al rischio di introduzione e/o di diffusione dei virus influenzali, verranno inclusi nel piano di sorveglianza sia allevamenti del settore industriale sia del settore rurale (svezzatori, commercianti e rurali).

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