Localizzazione aree EFA 2018

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AREE EFA CON AZOTO FISSATRICI
Come noto, da quest'anno non è più possibile impiegare prodotti fitosanitari nelle aree EFA coltivate con piante azotofissatrici. Molte aziende ci chiedono in proposito se sia possibile fare una prima coltivazione con piante azotofissatrici in purezza (pisello proteico) o in miscuglio (con prevalenza di azotofissatrici) cui far succedere la soia in secondo raccolto che potrebbe così essere diserbata. Al momento, salvo ulteriori conferme, tale pratica sembrerebbe attuabile, taluni però ipotizzano trattamenti fitosanitari possibili nel 2017 e/o la possibilità di sovesciare il miscuglio, tali pratiche sono da sconsigliare vivamente perchè nella risposta del ministero (vedi allegato) si dice chiaramente che, nel caso delle specie azotofissatrici il periodo di divieto coincide con il loro naturale ciclo vegetativo che, per le colture annuali va dalla semina alla raccolta per cui non va bene il trattamento fatto nel 2017 o il sovescio, mentre può andar bene un raccolta del prodotto come granella, o, allo stato di maturazione cerosa se destinato all'insilamento.
Per tali aree, in considerazione del divieto di utilizzazione di prodotti fitosantari, non sussiste più l'obbligo di una fascia di rispetto di 5 o 10 metri rispettivamente da corsi d'acqua e corpi idrici.

AREE EFA CON SET ASIDE
La gestione delle aree a riposo, destinate al soddisfacimento dell'obbligo del greeening, è disciplinata dal DM 26 febbraio 2014 art. 10 e successive modifiche, su tali terreni in particolare non è possibile effettuare alcuna lavorazione nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno, mentre l'obbligo di non coltivazione va dal 1° gennaio al 30 giugno.

AREE EFA CON ALTRI ELEMENTI DI INTERESSE ECOLOGICO
Molte aziende ci stanno chiedendo di utilizzare, come aree EFA, altri elementi di interessse ecologico es. fossati e canali, siepi margini dei campi, boschetti etc... In proposito, sul Sitifarmer di AVEPA, cartella suolo, sarebbero già evidenziati questi elementi. Il problema però, per l'utilizzazione di tali elementi, è duplice, in quanto in primo luogo non sempre l'identificazione attuale del GIS coincide con la realtà di fatto e, in secondo luogo, i dati potrebbero essere modificati con il refresh 2018. Per questi motivi l'utilizzazione di queste aree dovrebbe essere oggetto di duplice verifica tra produttore e ufficio zona: riconoscimento GIS ed effettiva destinazione dell'area per cui, in caso di dubbi o incertezze, è da sconsigliare l'utilizzazione di tali elementi.
Per i boschi da quest'anno sembrerebbe possibile utilizzare un'area di 3000 mq, indipendentemente dalla superficie totale della formazione boschiva, es. un bosco di 15.000 mq che precedentemente non era ammissibile adesso lo sarà per 3000 mq.

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