Datori di lavoro: obbligo di comunicare gli infortuni al SINP

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E’ prevista per il prossimo 12 ottobre l’introduzione dell’obbligo per il datore di lavoro di comunicare telematicamente al SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n.81/2008. L’obbligo entrerà in vigore il 12 ottobre p.v. Da tale data, dunque, l’INAIL – cui è affidata la gestione tecnica ed informatica del SINP – dovrà rendere operativa la predetta comunicazione attraverso il proprio portale web.
Vale la pena di sottolineare che:
- tale comunicazione – valida, per espressa previsione di legge, ai soli fini statistici e informativi – deve essere effettuata telematicamente dal datore di lavoro entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
- si tratta di un obbligo diverso dall’ordinario obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni ai fini assicurativi, che rimane in vigore con le consuete modalità;
- la violazione del nuovo obbligo di comunicazione degli infortuni (a fini statistici) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, c.5, lettera h, del d.lgs. n. 81/2008).

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