Agrofarmaci: gestione delle scorte dei prodotti etichettati secondo la vecchia classificazione DPD

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Si informa che il Ministero della Salute, ha fornito con la nota dell’8 maggio 2017 alcune indicazioni sulla gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari etichettati secondo la vecchia classificazione DPD presso gli utilizzatori professionali.
Si ricorda a questo proposito (vedi circolare n. 15085 del 5 giugno 2015 e nota del 12 aprile 2017), che a partire dal 1° giugno 2017, i prodotti fitosanitari dovranno essere imballati ed etichettati secondo i requisiti previsti dal regolamento 1272/2008 (CLP). Pertanto in relazione a ciò, i distributori/rivenditori che detengono presso i punti vendita prodotti non in regola con le suddette diposizioni non potranno più venderli o metterli a disposizione di terzi a partire dal 1 giugno 2017.
Ciò detto, la circolare, in relazione alla lettera inviata da Agrinsieme con cui si chiedeva di semplificare le procedure per lo smaltimento delle scorte da parte degli utilizzatori, in particolare ha specificato che dal 1 giugno 2017 l’utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari potrà utilizzare le confezioni acquistate in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino, etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purchè:
- risultino prodotte in data antecedente al 31 maggio 2015 (da verificarsi attraverso il lotto di produzione);
- sia in possesso della nuova scheda di sicurezza (conforme al reg. 2015/830) avente riferimenti di pittogrammi, avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico-fisiche ed ecologiche conformi al Regolamento CLP.
Con tale chiarimento, come richiesto da Agrisieme, viene introdotta una procedura che evita di rietichettare i prodotti fitosanitari secondo le nuove regole o di doverli smaltire come rifiuti speciali pericolosi.
Si sottolinea che la circolare riporta anche alcune indicazioni relative alla sicurezza sul lavoro ed al Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).
In merito al primo aspetto, specifica che il datore di lavoro (nei casi in cui all’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 81/08), ai fini della valutazione dei rischi legati al trasporto, stoccaggio, smaltimento delle confezioni e gestione degli eventuali reflui di prodotto, è tenuto a munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate.
Questione che riguarda in modo più generale l’acquirente utilizzatore professionale in relazione all’attuazione del PAN, per favorire l’uso appropriato del prodotto fitosanitario, dal trasporto allo smaltimento, all’attuazione delle procedure di emergenza.

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