PAN - Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e dell'erogazione delle sanzioni amministrative

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La Giunta Regionale ha deliberato la DGR 1133/2017 relativa agli accertamenti delle violazioni delle prescrizioni del PAN e la relativa erogazione di sanzioni amministrative, tramite il verbale in allegato A.
Viene specificato che i soggetti competenti all’accertamento delle violazioni sono:
- Servizio regionale di vigilanza (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, si veda sotto)
- ULSS competenti per il territorio
- AVEPA
- Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
L’erogazione delle sanzioni amministrative (art. 24 150/2012) è delegata ai comuni. Questo articolo prevede, fra l’altro, queste sanzioni per gli utilizzatori professionali:
- Acquisto o utilizzo di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti senza essere in possesso del “Certificato di abilitazione all’acquisto o utilizzo”: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque acquista, utilizza, vende o detiene prodotti fitosanitari e coadiuvanti senza aver conseguito il certificato di abilitazione è punito con una sanzione da 5.000 a 20.000 €.
- Mancato controllo funzionale delle attrezzature per l’applicazione di prodotti fitosanitari: l’utilizzatore ha l’obbligo di sottoporre a controlli periodici le proprie attrezzature, e qualora non effettui i controlli è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione da 500 a 2.000 €.
- Mancato rispetto misure a tutela ambiente acquatico, dalle fonti di approvvigionamento acqua potabile e delle aree specifiche: salvo che il fatto non costituisca reato, l’utilizzatore che non osserva le misure stabilite a tutela dell’ambiente acquatico delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile è punito con una sanzione da 5.000 a 20.000 €.
- Mancato adempimento agli obblighi di tenuta del registro dei trattamenti: l’acquirente e l’utilizzatore che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro trattamenti sono puniti con una sanzione da 500 a 1.500 €, salvo che il fatto non costituisca reato. La reiterazione della violazione comporta la sospensione da 1 a 6 mesi o la revoca dell’autorizzazione.
- Irrorazione aerea: salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua irrorazione aerea senza essere munito delle autorizzazioni o in difformità alle prescrizioni stabilite dall’autorità competente è punito con una sanzione da 20.000 a 100.000 €.
- Reiterazione: nel caso di reiterazione delle violazioni previste, viene disposta in aggiunta una sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione.

Per Servizio Regionale di Vigilanza si intende il personale addetto alle attività di polizia provinciale già inserito nella dotazione organica delle province e della Città metropolitana di Venezia che viene trasferito nella dotazione organica della Regione e assegnato al Servizio regionale di vigilanza. Al Servizio regionale di vigilanza è assegnato altresì il personale regionale appartenente al Nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare.
Ogni riferimento contenuto in norme regionali alle funzioni di polizia provinciale poste in capo alle province e alla Città metropolitana di Venezia, correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione, si intende sostituito con quello di Servizio regionale di vigilanza.

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Allegati:
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