Decreto per l’etichettatura d’origine per il riso e il grano duro in esame alla Commissione UE

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Sono stati inviati alla Commissione UE i decreti ministeriali relativi all'obbligo di indicazione in etichetta del riso e del grano duro per le paste di semola di grano duro.
Secondo le prime valutazioni emerse, i decreti, se valutati positivamente dalla Commissione, dovrebbero prevedere:

Per il riso:
Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni di riso sono:
- “Paese di coltivazione del riso”: ovvero il nome del paese nel quale è stato coltivato il risone;
- “Paese di lavorazione”: ovvero il nome del paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
- “Paese di confezionamento”: ovvero il nome del paese nel quale è stato confezionato il riso.
Nel caso il riso sia stato coltivato o lavorato in più paesi europei o extra europei, anche in assenza di miscele, in luogo del nome del Paese si possono utilizzare le diciture “UE”, “non UE”, “Ue non UE”.
Tale possibilità non si applica all’indicazione del Paese di confezionamento.
Il decreto non si applica ai prodotti fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro o Paese terzo.

Per il grano duro per le paste di semola di grano duro:
Le disposizioni riportate nel testo si applicano alle paste alimentari di grano duro ad esclusione delle:
- Paste alimentari di grano duro destinate ad altri Paesi dell’Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l’accordo sullo spazio economico europeo;
- Paste alimentari fresche e stabilizzate.
Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni di pasta sono:
- “Paese di coltivazione del grano”: ovvero il nome del paese nel quale è stato coltivato il grano duro;
- “Paese di molitura”: ovvero il nome del paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.
Nel caso il grano duro sia stato coltivato o molito in più paesi europei o extra europei, anche in assenza di miscele, in luogo del nome del paese si possono utilizzare le dicitura “UE”, “non UE”, “Ue non UE”.
In deroga a quanto sopra previsto qualora il grano utilizzato sia stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, si può usare la dicitura: Paese di coltivazione del grano e altri Paesi, specificando se siano ‘UE’, o ‘non UE’, o ‘UE e non UE’” a seconda dell’origine.
Tale possibilità non si applica all’indicazione del Paese di molitura.
La Commissione ha adesso a disposizione tre mesi per esprimere un parere.

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